22 Liquidazioni delle quote accantonate a
titolo di gratifica natalizia, ferie
Prestazione
Le vigenti disposizioni contrattuali
stabiliscono che il trattamento economico spettante ai lavoratori per gratifica
natalizia, ferie viene assolto dall’impresa con la corresponsione di una
percentuale complessiva del 18,50% calcolata sui seguenti elementi:
a) per
gli operai che lavorano ad economia:
—
paga base di fatto (minimo contrattuale ed eventuale superminimo);
—
indennità di contingenza:
—
indennità territoriale di settore;
—
E.D.R. (protocollo 31/7/92);
—
E.E.T.;
—
maggiorazione contrattuale dovuta ai capisquadra (10% da computarsi sui
precedenti elementi retributivi);
b) per
gli operai che lavorano a cottimo:
—
paga base di fatto (minimo contrattuale ed eventuale superminimo):
—
indennità di contingenza;
—
indennità territoriale di settore;
—
E.D.R. (protocollo 31/7/92);
—
E.E.T.;
—
utile medio od effettivo di cottimo;
—
maggiorazione contrattuale dovuta ai capisquadra (10% da computarsi sui
precedenti elementi retributivi).
Detta percentuale (18,50%) deve essere
calcolata sugli elementi retributivi sopra indicati per tutte le ore di lavoro
normale contrattuale di cui agli Artt. 6 e 7 effettivamente prestate e sul
trattamento economico per le festività di cui al punto 3º dell’Art. 19.
Inoltre la percentuale dell’accantonamento
spetta all’operaio anche durante l’assenza dal lavoro per malattia anche
professionale o per infortunio anche sul lavoro nei limiti della conservazione
del posto con decorrenza dell’anzianità.
In tale ipotesi l’impresa deve accantonare
alla Cassa Edile la differenza tra l’importo della percentuale ed il
trattamento economico corrisposto per lo stesso titolo dall’istituto
assicuratore. Peraltro l’impresa durante l’assenza per malattia è tenuta ad
accantonare presso la Cassa Edile la percentuale nella misura del 18,50%.
La maggiorazione del 18,50% in base alla
vigente normativa contrattuale compete anche per le ore relative alle assemblee
retribuite di cui alle lettere a) e b) dell’art. 102 e per quelle relative ai
permessi a cariche sindacali e pubbliche di cui alle lettere a) e b) dell’Art.
103.
Il trattamento economico di cui trattasi deve
essere versato alla Cassa Edile congiuntamente agli altri contributi stabiliti
dalle vigenti disposizioni contrattuali alle normali scadenze di cui
all’accordo provinciale 15/2/1995.
Circa l’accantonamento di cui trattasi da
effettuare alla Cassa Edile è stato stabilito il criterio convenzionale al
netto delle ritenute di legge.
In base a tale criterio l’impresa:
a) deve
calcolare i contributi e le ritenute fiscali sull’intera retribuzione
comprensiva di un accantonamento pari al 18,50% alle relative quote ridotte in
caso di infortunio;
b) dalla
complessiva retribuzione lorda computata come sopra deve detrarre i contributi
e le ritenute nonché l’importo dell’accantonamento che a questi fini deve
essere calcolato nella misura del 14,20% o delle aliquote ridotte per
infortunio.
Qualora l’infortunio e/o la malattia interessi
l’intero periodo di paga durante il quale vi sia solamente corresponsione di
accantonamento il criterio convenzionale non trova applicazione. In questi casi
l’impresa provvederà a versare alla Cassa Edile gli accantonamenti al netto dei
contributi e delle ritenute fiscali.
Come ottenere la prestazione
L’erogazione delle quote accantonate, per
espressa previsione contrattuale, viene effettuata direttamente dalla Cassa
Edile alle seguenti scadenze:
— entro
il 31 luglio di ogni anno per gli importi singolarmente accantonati nel
periodo: da ottobre a marzo;
— entro
il 10 dicembre di ogni anno per i residui importi singolarmente accantonati nel
periodo dal aprile a settembre.
Le imprese onde permettere alla Cassa Edile di
erogare ai singoli lavoratori i relativi importi dell’accantonamento devono:
a) effettuare
presso le banche convenzionate utilizzando il mod.03 Bis, il versamento dei
contributi e degli accantonamenti entro il mese successivo al periodo di paga
cui si riferisce o in alternativa entro il mese successivo a quello di scadenza
di ciascun trimestre dell’anno solare.
b) trasmettere
la denuncia mensile dei lavoratori occupati mod. 03 e l’elenco dei lavoratori occupati entro il giorno 15
del mese successivo al periodo di paga cui si riferisce..
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