NORME DI ASSISTENZA

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22  Liquidazioni delle quote accantonate a titolo di gratifica natalizia, ferie

 

Prestazione

Le vigenti disposizioni contrattuali stabiliscono che il trattamento economico spettante ai lavoratori per gratifica natalizia, ferie viene assolto dall’impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,50% calcolata sui seguenti elementi:

a)     per gli operai che lavorano ad economia:

        — paga base di fatto (minimo contrattuale ed eventuale superminimo);

        — indennità di contingenza:

        — indennità territoriale di settore;

        — E.D.R. (protocollo 31/7/92);

        — E.E.T.;

        — maggiorazione contrattuale dovuta ai capisquadra (10% da computarsi sui precedenti elementi retributivi);

b)     per gli operai che lavorano a cottimo:

        — paga base di fatto (minimo contrattuale ed eventuale superminimo):

        — indennità di contingenza;

        — indennità territoriale di settore;

        — E.D.R. (protocollo 31/7/92);

        — E.E.T.;

        — utile medio od effettivo di cottimo;

        — maggiorazione contrattuale dovuta ai capisquadra (10% da computarsi sui precedenti elementi retributivi).

Detta percentuale (18,50%) deve essere calcolata sugli elementi retributivi sopra indicati per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli Artt. 6 e 7 effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3º dell’Art. 19.

Inoltre la percentuale dell’accantonamento spetta all’operaio anche durante l’assenza dal lavoro per malattia anche professionale o per infortunio anche sul lavoro nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell’anzianità.

In tale ipotesi l’impresa deve accantonare alla Cassa Edile la differenza tra l’importo della percentuale ed il trattamento economico corrisposto per lo stesso titolo dall’istituto assicuratore. Peraltro l’impresa durante l’assenza per malattia è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale nella misura del 18,50%.

La maggiorazione del 18,50% in base alla vigente normativa contrattuale compete anche per le ore relative alle assemblee retribuite di cui alle lettere a) e b) dell’art. 102 e per quelle relative ai permessi a cariche sindacali e pubbliche di cui alle lettere a) e b) dell’Art. 103.

Il trattamento economico di cui trattasi deve essere versato alla Cassa Edile congiuntamente agli altri contributi stabiliti dalle vigenti disposizioni contrattuali alle normali scadenze di cui all’accordo provinciale 15/2/1995.

Circa l’accantonamento di cui trattasi da effettuare alla Cassa Edile è stato stabilito il criterio convenzionale al netto delle ritenute di legge.

In base a tale criterio l’impresa:

a)     deve calcolare i contributi e le ritenute fiscali sull’intera retribuzione comprensiva di un accantonamento pari al 18,50% alle relative quote ridotte in caso di infortunio;

b)     dalla complessiva retribuzione lorda computata come sopra deve detrarre i contributi e le ritenute nonché l’importo dell’accantonamento che a questi fini deve essere calcolato nella misura del 14,20% o delle aliquote ridotte per infortunio.

Qualora l’infortunio e/o la malattia interessi l’intero periodo di paga durante il quale vi sia solamente corresponsione di accantonamento il criterio convenzionale non trova applicazione. In questi casi l’impresa provvederà a versare alla Cassa Edile gli accantonamenti al netto dei contributi e delle ritenute fiscali.

 

Come ottenere la prestazione

L’erogazione delle quote accantonate, per espressa previsione contrattuale, viene effettuata direttamente dalla Cassa Edile alle seguenti scadenze:

    entro il 31 luglio di ogni anno per gli importi singolarmente accantonati nel periodo: da ottobre a marzo;

    entro il 10 dicembre di ogni anno per i residui importi singolarmente accantonati nel periodo dal aprile  a settembre.

Le imprese onde permettere alla Cassa Edile di erogare ai singoli lavoratori i relativi importi dell’accantonamento devono:

a)     effettuare presso le banche convenzionate utilizzando il mod.03 Bis, il versamento dei contributi e degli accantonamenti entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferisce o in alternativa entro il mese successivo a quello di scadenza di ciascun trimestre dell’anno solare.

b)     trasmettere la denuncia mensile dei lavoratori occupati mod. 03 e l’elenco  dei lavoratori occupati entro il giorno 15 del mese successivo al periodo di paga cui si riferisce..


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