NORME DI ASSISTENZA

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20. Rimborsi anticipati delle quote accantonate per gratifica natalizia, ferie

 

Prestazione

In base alle norme in vigore la Cassa Edile può concedere ai propri iscritti il rimborso anticipato delle somme accantonate solo nei seguenti casi:

1)     passaggio alle dipendenze di datore di lavoro esercitante attività diversa da quella edile od affine;

2)     espatrio;

3)     cessazione definitiva dell’attività lavorativa a termini di legge;

4)     decesso.

 

Requisiti

Il lavoratore deve essere stato alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile ed in regola con i versamenti previsti dalla normativa contrattuale.

 

Come ottenere la prestazione

Il lavoratore o gli interessati aventi diritto ai rimborsi anticipati delle quote accantonate dalle imprese devono presentare domanda documentata alla Cassa Edile corredata dai seguenti documenti:

a)     nel 1º caso:

        — dichiarazione rilasciata dal nuovo datore di lavoro specificante la data di assunzione:

b)     nel 2º caso:

        — documenti che di volta in volta verranno ritenuti necessari (si consiglia di prendere tempestivo contatto con gli uffici della Cassa Edile);

c)     nel 3º caso:

        — certificato di pensione o fotocopia della ricevuta di presentazione della domanda per ottenimento della pensione INPS;

        — dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti la data di licenziamento.

d)     nel 4º caso:

        — certificato di morte;

        — codice fiscale degli eredi;

        — copia della denuncia di successione;

            — eventuale dichiarazione di esonero della prestazione della denuncia di successione;

        — stato di famiglia:

        • a nome del genitore del defunto se lo stesso non era coniugato:

        • storico antecedente e successivo al decesso a nome del defunto se lo stesso era coniugato, in questa ultima ipotesi dovranno essere presentati i seguenti documenti:

    certificato di stato civile;

    estratto di matrimonio;

    atto notorio o dichiarazione sostitutiva di notorietà resa davanti al Sindaco o al Segretario comunale da parte del coniuge o dei figli dalla quale risulti che:

        • tra il defunto ed il coniuge non è mai stata pronunciata sentenza di divorzio;

        • oltre al coniuge e/o i figli, erano a carico del defunto parenti entro il terzo grado od affini entro il secondo.

Dovrà altresì essere indicata la persona delegata dagli altri eredi a riscuotere il rimborso anticipato delle somme accantonate.

Se a presentare la richiesta fossero parenti o affini legittimati, l’atto notorio dovrà attestare il grado di parentela entro il terzo grado e/o affinità entro il secondo grado, nonché la vivenza a carico.

    Deleghe eredi (nel solo caso di più eredi) con firme autenticate a favore ella persona indicata nell’atto notorio.

    Decreto del Giudice Tutelare (solo nel caso di minori tra gli aventi diritto) dal quale risulti l’autorizzazione a favore del legale rappresentante dei minori stessi a riscuotere la quota loro spettante ed esoneri la Cassa


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